Sono molte persone che ci contattano via email o ci vengono a trovare il giovedì sera in Sezione e anche presso i nostri stand durante la Fiera di Pordenone, chiedendoci l’esatta modalità da seguire per diventare Radioamatore e poter trasmettere via radio.
Ve le spieghiamo in questa pagina, seguendo le indicazioni presenti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per poter svolgere l’attività di Radioamatore, occorrono i seguenti requisiti:

  • Patente di operatore radioamatoriale;
  • Assegnazione del nominativo di chiamata;
  • Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore;
  • Altre Autorizzazioni rilasciate dal Ministero:
    • Nominativi speciali per manifestazioni radiantistiche e per Contest internazionali
    • Autorizzazioni generali e nominativi per Stazioni automatiche non presidiate e per Radiofari

 

Modalità per conseguire la patente di operatore radioamatoriale (art. 136 del D.Lgs 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”)

Per conseguire la patente di operatore radioamatoriale, si deve presentare domanda di ammissione agli esami, in bollo di valore corrente  (quello vigente è di 16,00 €), agli Ispettorati territoriali delle Comunicazioni, nella sede di competenza della propria Regione di residenza, secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 dell’allegato 26 al D.Lgs. n. 259/2003. 
Il programma di esame è riportato nell’allegato 26, sub allegato D, del Codice.
Si evidenzia che, con l’emanazione del decreto del Ministro delle Comunicazioni riguardante “Unificazione delle patenti”, pubblicato sulla G.U. n.196 del 24 agosto 2005, le patenti e le autorizzazioni di classe A e B, come già previste dall’allegato 26, art. 2, sono state unificate nell’unica classe A
A norma dell’art. 5 del predetto allegato 26, chi ha particolari titoli può presentare richiesta di esonero, totale o parziale, dagli esami per il conseguimento della patente. 
La competenza a decidere l’esonero dagli esami spetta, comunque, al Direttore dell’Ispettorato, secondo le disposizioni di cui all’art 2, comma 2, del DPR 5 agosto 1966, n.1214. La patente radioamatoriale non necessita di rinnovo.

 

Corso di preparazione agli esami di Radioamatore

Testi utilizzati

La nostra Sezione organizza periodicamente (due volte all’anno), dei corsi di preparazione per i nostri “Soci Radio Club”, per poi accompagnarli a sostenere l’esame ministeriale a Trieste.
Trovate ulteriori informazioni, visitando la pagina dedicata in questo sito

 

 

 

Modalità per conseguire il nominativo di stazione (Art. 139 del Codice)

Superato l’esame e ottenuta dall’ispettorato di zona la patente di operatore radioamatoriale, l’interessato deve presentare apposita istanza di rilascio del nominativo identificativo di stazione o di chiamata, di cui all’art. 139 del Codice delle Comunicazioni, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, viale America 201, 00144 Roma. 
La domanda,  è da presentare con marca da bollo ai sensi dell’art. 7 dell’allegato 26 al Codice e successive modifiche, deve contenere i dati personali dell’interessato, con l’esatto indirizzo di residenza,  e con i riferimenti completi della patente radioamatoriale posseduta (è bene a tale scopo allegare fotocopia di un documento d’identità e della patente).
Il nominativo viene trasmesso dal Ministero direttamente all’indirizzo di residenza dell’interessato e all’ispettorato territoriale competente.

 

Modalità per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore

Entro trenta giorni dall’acquisizione del nominativo di stazione l’interessato, a norma dell’art. 139 del Codice, deve presentare all’Ispettorato della propria zona di residenza apposita dichiarazione, di cui al modello riportato nell’allegato 26, sub allegato A, onde ottenere l’autorizzazione generale prevista dall’art. 135 del Codice,  per l’espletamento delle attività di installazione ed esercizio di una stazione radioamatoriale
L’importo del contributo annuo è di 5,00 € da pagare sul c/c della sede territoriale dell’Ispettorato di riferimento, come indicato dall’ art. 35 dell’allegato 25 al Codice.
L’autorizzazione generale ha durata massima di 10 anni e deve essere rinnovata per tempo, come da art. 1 dell’allegato 26 al Codice.

Trovate tutti i moduli nel menu di questo sito, e la prima richiesta di autorizzazione generale, a questo link.

 

 

Altre Autorizzazioni rilasciate dal Ministero

Modalità per conseguire il nominativo speciale temporaneo per manifestazioni di natura radiantistica e per contest internazionali (art. 144 del Codice)

Nell’esercizio dell’attività radioamatoriale, particolare importanza riveste l’attribuzione del “nominativo speciale” che viene scelto dall’Amministrazione tra i seguenti prefissi predefiniti: “II”, “IO”, “IR” e “IB” , salvo “IY” usato dalle stazioni commemorative Marconiane.

Tali nominativi sono attribuiti dal Ministero ai titolari di stazione di radioamatore esclusivamente in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico nazionale ed internazionale o di gare di rilevanza internazionale, denominate tecnicamente “contest”,  per la stretta durata delle stesse.       

Pertanto i richiedenti, nella domanda da presentare in bollo senza prestampati, debbono adeguatamente illustrare le caratteristiche e la rilevanza nazionale o internazionale della manifestazione oltreché la durata della medesima. 
Devono essere menzionate le denominazioni dei Contest e le relative date per i quali è richiesto il nominativo speciale. Possono essere rilasciati nominativi speciali particlari, che vengono annualmente prefissati dall’Amministrazione.

 

Conseguimento dell’autorizzazione generale e nominativo per stazione ripetitrice automatica non presidiata, analogica o numerica, ad uso radioamatoriale e per Radiofaro (art. 143 del Codice delle Comunicazioni e art. 10 dell’Allegato 26 al Codice)

Le autorizzazioni ed i nominativi dei ponti ripetitori radioamatoriali possono essere richiesti senza oneri, sia da ogni associazione di radioamatori legalmente costituita (art. 143, comma 1) sia da ciascun soggetto in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato 26, compilando apposita dichiarazione e scheda tecnica (sub Allegato H di cui all’art. 10, comma 1, dell’Allegato n. 26). Le richieste vanno indirizzate al Ministero, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione (Divisione II) e le autorizzazioni possono avere una durata massima di dieci anni.
Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici, che si intendono effettuare, devono essere preventivamente comunicate al Ministero, il quale formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione e scheda tecnica, per la nuova autorizzazione.

Riguardo all’installazione e all’esercizio di una stazione di radiofaro ad uso radioamatoriale (art. 143, comma 2), l’interessato deve essere in possesso del nominativo di stazione radioelettrica di cui all’articolo 139, assegnato dall’Ispettorato territoriale competente. 
Egli è soggetto alla sola comunicazione, da fare sia all’Ispettorato medesimo sia alla Direzione Generale del Ministero, della propria volontà di utilizzare la stazione come radiofaro, identificandola con il predetto nominativo di stazione seguito dalla lettera B preceduta da una barra.

 

Normativa di riferimento

 

 

Modulistica

Trovate tutta la modulistica per i Radioamatori sul sito del MISE.

 

 

Per maggiori informazioni

È possibile rivolgersi agli ispettorati territoriali, utilizzando il seguente link:

MAPPA DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI

 

 

 

 

 

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